Procedure Lavoro minorile

1.           Propositi e finalità

La presente procedura è stata realizzata, in accordo al paragrafo 1 del punto IV – Lavoro Infantile – della norma SA 8000:2001. Essa descrive le modalità operative, le responsabilità, la documentazione utilizzata al fine di evitare e prevenire l’utilizzo, in azienda e presso fornitori, di lavoro infantile. Essa stabilisce anche le attività che dall’Organizzazione intende gestire al fine di recuperare bambini inseriti presso i fornitori.

Con tale procedura si intende definire le modalità utilizzate per:

-               promuovere l’educazione dei bambini che rientrano nella raccomandazione ILO 146 (essa consente il lavoro come età minima in Paesi sviluppati pari a 13 anni per i lavori leggeri, 15 anni per i lavori regolari, 18 anni per i lavori rischiosi, età minima in Paesi in via di sviluppo pari a 12 anni per lavori leggeri, 14 anni per lavori regolari, 18 anni per lavori rischiosi);

-               porre rimedio a situazioni di lavoro infantile fornendo un sostegno finalizzato alla frequenza e permanenza a scuola fino all’obbligo scolastico.

2.           Basi, riferimenti e definizioni

2.1.        Basi

qNorma SA 8000 – PUNTO IV, Paragrafo 1 – Lavoro Infantile
qManuale – Sezione 5.1 – Lavoro Infantile

2.2.        Riferimenti legislativi

-               Convenzione dei diritti dell’infanzia
-               Convenzione ILO138 ratificata con l. 10-04-1981, n. 157
-               Raccomandazione 146 riguardanti l'età minima per accedere al lavoro
-               Convenzione ILO 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile ratificata con l.. 25-05-2000, n. 148;
-               D.Lgs. 345/99 e d.lgs. 262/00
-               Direttiva comunitaria 94/33/ce
-               L. 17-10-1967 n. 977 Tutela dei fanciulli e degli adolescenti
-               D.Lgs. 04-08-1999 n. 345 (integr. D.Lgs.n. 262/2000) Attuazione della direttiva 94/33/CEE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro
-               L. 24-06-1997 n. 196 Apprendistato e tirocini formativi (D.M. n. 142/1998)

2.3.        Definizioni

Vedi Sezione 4.0 del manuale

 

3.          Applicabilità e responsabilità

Lavoro infantile: questa procedura è da applicarsi in tutti i casi in cui si rilevi la presenza di bambini presso realtà collegata da contratti di fornitura o subfornitura.
Lavoro giovanile: questa procedura è da applicarsi in tutti i casi di assunzione e di collaborazione, sia temporanea che coordinata e continuativa di lavoratori con un’età compresa tra 16 e 18 anni.

Tutti i componenti dell’organizzazione devono conformarsi alla procedura

4.           Esecuzione (modalità operative)

4.1         Generalità

In linea con i principi ed i valori espressi nella Politica SA 8000, l’Istituto di vigilanza non impiega al proprio interno lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino, come sancito dalla normativa italiana.

Al fine di tutelare i bambini in maniera il più possibile completa ed esaustiva, nella seguente procedura, sono stabilite ed illustrate attività finalizzate al recupero di bambini eventualmente utilizzati presso altre organizzazioni come ad esempio i propri fornitori.

Il nostro Istituto, secondo il CCNL di settore, si impegna ad astenersi dall’esporre giovani lavoratori a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la salute rispettando inoltre le indicazioni contenute nelle convenzioni di stage e nella normativa vigente.

Nel caso si venga a conoscenza della presenza di giovani lavoratori presso i propri fornitori, ci si impegna a verificare che questi ultimi si astengano dall’esporre i giovani lavoratori alle situazioni sopracitate e rispettino le indicazioni contenute nelle convenzioni di stage e nella normativa vigente.

4.2         Modalità operative

È compito del Rappresentante della Direzione, al momento dell’assunzione di un nuovo dipendente, accertarsi che non si tratti di un bambino, mediante un’attenta analisi dei dati dello stesso, chiedendo e controllando scrupolosamente un documento di identità (Carta di identità, patente, passaporto, certificato di nascita, ecc.).

Al momento dell’assunzione tale analisi esclude categoricamente l’assunzione di un bambino. Se si conosce una realtà collegata da contratti di fornitura o subfornitura, in cui si ha la presenza di bambini occorre:

1.            verificare l’età;
2.            verificare il bisogno di lavoro;
3.            verificare l’accesso ai trasporti per la scuola;
4.            verificare il tipo di lavoro (pesante o leggero);
5.            verificare il totale ore lavoro e se si tratta di lavoro part-time o full time;
6.            verificare i rischi per la salute.

Accertata l’esistenza o meno del problema occorre dare la massima protezione verso i rischi di salute e sicurezza, quando possibile favorire l’allontanamento dal lavoro per poi spronare per riassumerlo al sopraggiungere dei requisiti minimi, individuando nel frattempo soluzioni alternative.

Ciascun bambino deve essere inserito in uno specifico percorso che preveda le attività più idonee alla sua formazione; si provvederà innanzitutto a garantire che venga assolto l’obbligo scolastico.

Il Rappresentante SA8000, in collaborazione con la Direzione, redige un Piano di recupero (RS01.02) per il bambino, determinando:
-          la criticità della situazione del bambino;
-          le azioni di recupero da intraprendere, individuando le più idonee per la specifica situazione in esame.

Consapevole della difficoltà di gestione della situazione, l’Istituto di vigilanza si avvale del sostegno di associazioni attive nel settore (ONG locali, ecc.), che possano fornire indicazioni sulle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il bambino e la sua famiglia, nonché per l’individuazione dei canali più idonei per il reinserimento nella società del bambino stesso (RS01.01 elenco Associazioni per recupero minori).

Una volta programmati e sviluppate azione di rimedio queste sono monitorate dal Rappresentante SA 8000 con colloqui con le autorità scolastiche e sociali e seguendo precisi piani di verifiche, opportunamente registrate.

La responsabilità di tali attività è del Rappresentante SA 8000 che, nel caso in cui riscontri una gestione anomala (non rispetto di condizioni di sicurezza, non rispetto di normativa di riferimento, …) per i giovani lavoratori, ha il compito di intervenire nei confronti del fornitore e di concordare con lo stesso apposite azioni per assicurare a tali giovani il rientro in condizioni lavorative sicure e rispettose della normativa vigente.

Il rifiuto del lavoro infantile viene comunicato a tutti i livelli, nel codice Etico e nella Politica dell’azienda comunicata anche all’esterno.

Durante gli audit, sia interni che eventualmente presso fornitori, si va sempre a verificare la presenza di bambini o giovani lavoratori.

5.           Allegati

q      RS01.01 - Elenco associazioni per recupero minori
q      RS01.02 - Piano di recupero

6.           Archiviazione

Tutti i documenti prodotti per la gestione del Piano di recupero vengono appositamente catalogati in un contenitore denominato “Lavoro infantile anno …”  e conservato a cura del Rappresentante SA 8000.

7.           Sorveglianza alle modifiche

La sorveglianza sulle modifiche della presente procedura è del Rappresentante della Direzione.

Edizione

Descrizione delle modifiche apportate

Data di emissione

01

Emissione iniziale

15/10/06



 
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